Art. 9.
(Qualifica di educatore cinofilo).

      1. L'educatore cinofilo svolge la sua attività nel settore cinofilo, in conformità alla legislazione vigente in materia di protezione degli animali. In particolare, l'educatore cinofilo deve essere in grado di assicurare:

          a) la conoscenza dei princìpi dell'etologia e delle relative applicazioni;

          b) la conoscenza del panorama delle razze canine nonché delle relative distinzioni per morfologia, attitudini e caratteristiche comportamentali al fine di fornire adeguata consulenza ai proprietari privati di cani e alle associazioni operanti nel settore cinofilo, su:

              1) le scelte relative all'età, al sesso, alle dimensioni e alla razza in funzione dello stile di vita dei futuri proprietari;

              2) l'educazione di base per la vita quotidiana o l'educazione propedeutica all'addestramento specifico ed, eventualmente, agonistico;

          c) la conoscenza dei fondamenti della comunicazione tra uomo e cane, del linguaggio del corpo, dei princìpi fondamentali gerarchici che sovrintendono al rapporto tra uomo e cane, delle regole fondamentali della vita del branco e del branco misto;

          d) adeguata consulenza in caso di coabitazione del cane con bambini, con altri cani o con altri animali.

      2. L'educatore cinofilo può espletare la sua funzione secondo i princìpi della collegialità in collaborazione con altre figure professionali, sempre nel rispetto delle proprie e delle altrui competenze.
      3. Per il riconoscimento della qualifica di educatore cinofilo è richiesta la frequenza

 

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del corso di formazione per istruttore cinofilo per una durata di dodici mesi.