1. L'educatore cinofilo svolge la sua attività nel settore cinofilo, in conformità alla legislazione vigente in materia di protezione degli animali. In particolare, l'educatore cinofilo deve essere in grado di assicurare:
a) la conoscenza dei princìpi dell'etologia e delle relative applicazioni;
b) la conoscenza del panorama delle razze canine nonché delle relative distinzioni per morfologia, attitudini e caratteristiche comportamentali al fine di fornire adeguata consulenza ai proprietari privati di cani e alle associazioni operanti nel settore cinofilo, su:
1) le scelte relative all'età, al sesso, alle dimensioni e alla razza in funzione dello stile di vita dei futuri proprietari;
2) l'educazione di base per la vita quotidiana o l'educazione propedeutica all'addestramento specifico ed, eventualmente, agonistico;
c) la conoscenza dei fondamenti della comunicazione tra uomo e cane, del linguaggio del corpo, dei princìpi fondamentali gerarchici che sovrintendono al rapporto tra uomo e cane, delle regole fondamentali della vita del branco e del branco misto;
d) adeguata consulenza in caso di coabitazione del cane con bambini, con altri cani o con altri animali.
2. L'educatore cinofilo può espletare la sua funzione secondo i princìpi della collegialità in collaborazione con altre figure professionali, sempre nel rispetto delle proprie e delle altrui competenze.
3. Per il riconoscimento della qualifica di educatore cinofilo è richiesta la frequenza